1. Nei confronti delle persone il cui nominativo risulta essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale per avere preso parte attiva a episodi di violenza su persone o su cose in occasione di manifestazioni sportive agonistiche, ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, e agli articoli 5 e 6 della presente legge, il questore può proporre al procuratore della Repubblica del tribunale del luogo dove è avvenuta l'iscrizione, ovvero del tribunale per i minorenni se l'interessato è minore di età, di chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, anche specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
2. Al fine di cui al comma 1, il questore del luogo ove è avvenuta l'iscrizione della notizia di reato notifica all'interessato la proposta inoltrata, informandolo della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni entro il termine di quarantotto ore dalla notifica della suddetta notizia avanti al pubblico ministero che deve formulare la richiesta ovvero al giudice competente per l'emissione del provvedimento. Qualora ritenga sussistenti i presupposti di legge, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre l'applicazione del divieto di cui al comma 1 per un periodo di tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, stabilito in