Art. 1.
(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche).

      1. Nei confronti delle persone il cui nominativo risulta essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale per avere preso parte attiva a episodi di violenza su persone o su cose in occasione di manifestazioni sportive agonistiche, ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, e agli articoli 5 e 6 della presente legge, il questore può proporre al procuratore della Repubblica del tribunale del luogo dove è avvenuta l'iscrizione, ovvero del tribunale per i minorenni se l'interessato è minore di età, di chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, anche specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
      2. Al fine di cui al comma 1, il questore del luogo ove è avvenuta l'iscrizione della notizia di reato notifica all'interessato la proposta inoltrata, informandolo della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni entro il termine di quarantotto ore dalla notifica della suddetta notizia avanti al pubblico ministero che deve formulare la richiesta ovvero al giudice competente per l'emissione del provvedimento. Qualora ritenga sussistenti i presupposti di legge, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre l'applicazione del divieto di cui al comma 1 per un periodo di tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, stabilito in

 

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rapporto alla gravità del fatto commesso e alla pericolosità della persona.
      3. Il giudice per le indagini preliminari provvede, con ordinanza motivata, sulla richiesta del pubblico ministero avanzata ai sensi del comma 2 entro cinque giorni dal deposito della stessa, pena l'inefficacia dei provvedimento.
      4. L'ordinanza di cui al comma 3 è ricorribile per cassazione. La proposizione del ricorso non ne sospende l'esecuzione.
      5. Ove il questore proponga, oltre al divieto di cui al comma 1, anche l'applicazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, non si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo e si procede ai sensi del citato articolo 2, comma 1.
      6. Anche su istanza di parte, qualora lo ritenga opportuno, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento ai sensi del comma 3 può in ogni momento revocarlo ovvero disporne la riduzione o la modifica.
      7. Ai fini della presente legge, per manifestazioni sportive agonistiche si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.